Lo strano caso dei soggetti-oggetti: gli animali nel sistema italiano e l’esigenza di una riforma
L’articolo considera la posizione degli animali non umani nel sistema giuridico italiano, con specifico riferimento alla qualifica presente nel Codice Civile del 1942. Non v’è dubbio, infatti, che il Codice Civile preveda inequivocabilmente che gli animali siano meri beni. La qualificazione si desu...
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Formato: | article |
Lenguaje: | EN ES |
Publicado: |
Universitat Autonoma de Barcelona. Facultat de Dret
2019
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Materias: | |
Acceso en línea: | https://doaj.org/article/d30bec9073e648b18a0a7d8f0b689c23 |
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Sumario: | L’articolo considera la posizione degli animali non umani nel sistema giuridico italiano, con specifico riferimento alla qualifica presente nel Codice Civile del 1942. Non v’è dubbio, infatti, che il Codice Civile preveda inequivocabilmente che gli animali siano meri beni. La qualificazione si desume dall’art.812 CC, nel quale - in virtù della distinzione tra beni mobili ed immobili - gli animali sono collocati in forma residuale nella prima categoria. Altre norme del medesimo Codice confermano tale qualificazione, con la conclusione di negare ogni soggettività agli animali. Alla luce di tali premesse, l’Autore si propone di valutare se la soluzione consolidata nel Codice Civile, che resta ancor oggi la fonte più significativa per il diritto privato, possa dirsi coerente con le altre fonti e norme dell’ordinamento. A tal fine, si prendono successivamente in considerazione sia le norme del diritto sovrannazionale (che hanno efficacia vincolante anche nell’ordinamento interno) sia le regole di diritto nazionale disseminate in altre fonti, oltre ad analizzare gli esiti più recenti della giurisprudenza che si è interessata del diritto degli animali. Si considerino, ad esempio, le norme del Codice della Strada, le previsioni di legge regionali che qualificano l’animale come essere senziente, la giurisprudenza relativa alle controversie di diritto di famiglia ed affidamento di animali, così come la previsione di un diritto di visita garantito tra la persona anziana o malata, da un lato, e l’animale da compagnia dall’altro, con il quale la persona abbia stabilito una relazione affettiva. Il risultato di tale percorso speculativo è la consapevolezza di un quadro interno che - oltre a porsi in parziale contrasto con gli esiti della scienza – giunge a minare la stessa coerenza del sistema. Tale paradossale situazione richiede, al fine di essere superata, una precisa presa di posizione nella codificazione civilistica nell’ottica di riconoscere gli animali quali soggetti di diritto.
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