Il problema della libertà naturale in diritto romano

Il contributo si preoccupa di chiarire il significato giuridico della dichiarazione del giurista romano Ulpiano (ca. 170 d.C-228 d.C.), in una società nella quale la schiavitù era riconosciuta ed ampiamente praticata, secondo cui utpote cum iure naturali omnes liberi nascerentur nec esset nota manu...

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Main Author: Riccardo Cardilli
Format: article
Language:EN
ES
Published: Universitat Autonoma de Barcelona. Facultat de Dret 2019
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Online Access:https://doaj.org/article/dcb0373aaa3b4bf5b6d7875d602863a3
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Summary:Il contributo si preoccupa di chiarire il significato giuridico della dichiarazione del giurista romano Ulpiano (ca. 170 d.C-228 d.C.), in una società nella quale la schiavitù era riconosciuta ed ampiamente praticata, secondo cui utpote cum iure naturali omnes liberi nascerentur nec esset nota manumissio, cum servitus esset incognita (Ulp. l.1 inst. D. 1. 1. 4). L’indagine si è concentrata sull’ambito dei problemi giuridici nel quale ricorre prima di Ulpiano il sintagma libertas naturalis, approfondendo alcuni testi di Gaio (II sec. d.C.) dalle sue opere Institutiones e Res cottidianae. Ne è emersa una rilevanza della libertà naturale sia rispetto ai modi di perdita del dominio sugli animali selvatici catturati, sia rispetto ai modi di estinzione della schiavitù di guerra. Ciò implica una considerazione dell’affermazione di Ulpiano all’interno di un dibattito tra i giuristi nel quale risalta la particolare posizione assunta da quest’ultimo giurista rispetto al valore da riconoscere alla libertas naturalis di tutti gli esseri umani sul piano del ius naturale, come modo di estinzione della schiavitù di guerra.