La condotta lesiva colposa: Una prospettiva ricostruttiva
Oggetto di questo contributo è il metodo di concretizzazione del dovere di diligenza, cioè linsieme dei criteri attraverso cui il giudice è chiamato a definire la regola cautelare obiettivamente esigibile, aspettativa normativa la cui inosservanza integra la cd. «misura oggettiva» della colpa penal...
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Autor principal: | |
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Lenguaje: | Italian |
Publicado: |
Universidad de Talca
2017
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Materias: | |
Acceso en línea: | http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992017000100007 |
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oai:scielo:S0718-339920170001000072017-12-12La condotta lesiva colposa: Una prospettiva ricostruttivaPerin,Andrea Reato colposo Dovere di diligenza Principio di affidamento (Vertrauensgrundsatz) Principio di precauzione (Vorsorgeprinzip) Colpa grave Oggetto di questo contributo è il metodo di concretizzazione del dovere di diligenza, cioè linsieme dei criteri attraverso cui il giudice è chiamato a definire la regola cautelare obiettivamente esigibile, aspettativa normativa la cui inosservanza integra la cd. «misura oggettiva» della colpa penale. Nella prima parte del lavoro (par. 1-4) vengono considerate alcune teorie normative ed evidenziati i loro limiti. Questa fase dellanalisi consente di avanzare unipotesi di studio basata sulla distinzione fra regole cautelari "tipiche" (positive e determinate, o predeterminate dagli usi, dalle prassi cautelari o dalle leges artis) e "atipiche" (definibili dal giudice in base ad un parametro normativo ideale), che Tautore sviluppa nella seconda parte (par. 5-7), dove giunge a proporre una criterio generale e comparativo di "gravità" (e di "esigibilità oggettiva") funzionale alla definizione delle condotte lesive "oggettivamente" colpose. Secondo questo criterio indicativo linosservanza di una regola cautelare "atipica" (non predefinita dagli usi o dalle leges artis) può essere ritenuta tanto grave da meritare la stessa rilevanza assegnata alla violazione delle regole modali predefinite ("tipiche") solo qualora ladeguamento allaspettativa di condotta parametrata alla Maßfigur possa ritenersi altrettanto esigibile. Il lavoro si chiude (par. 8-9) con alcune brevi indicazioni de iure condito e de iure condendo con particolare riferimento allordinamento italiano e a quello spagnolo.info:eu-repo/semantics/openAccessUniversidad de Talca Política criminal v.12 n.23 20172017-01-01text/htmlhttp://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992017000100007it10.4067/S0718-33992017000100007 |
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Oggetto di questo contributo è il metodo di concretizzazione del dovere di diligenza, cioè linsieme dei criteri attraverso cui il giudice è chiamato a definire la regola cautelare obiettivamente esigibile, aspettativa normativa la cui inosservanza integra la cd. «misura oggettiva» della colpa penale. Nella prima parte del lavoro (par. 1-4) vengono considerate alcune teorie normative ed evidenziati i loro limiti. Questa fase dellanalisi consente di avanzare unipotesi di studio basata sulla distinzione fra regole cautelari "tipiche" (positive e determinate, o predeterminate dagli usi, dalle prassi cautelari o dalle leges artis) e "atipiche" (definibili dal giudice in base ad un parametro normativo ideale), che Tautore sviluppa nella seconda parte (par. 5-7), dove giunge a proporre una criterio generale e comparativo di "gravità" (e di "esigibilità oggettiva") funzionale alla definizione delle condotte lesive "oggettivamente" colpose. Secondo questo criterio indicativo linosservanza di una regola cautelare "atipica" (non predefinita dagli usi o dalle leges artis) può essere ritenuta tanto grave da meritare la stessa rilevanza assegnata alla violazione delle regole modali predefinite ("tipiche") solo qualora ladeguamento allaspettativa di condotta parametrata alla Maßfigur possa ritenersi altrettanto esigibile. Il lavoro si chiude (par. 8-9) con alcune brevi indicazioni de iure condito e de iure condendo con particolare riferimento allordinamento italiano e a quello spagnolo. |
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